Le novità dell'Attestato di Prestazione Energetica

Rispondiamo ad alcune domande sul nuovo APE

Le novità dell'Attestato di Prestazione Energetica

Dal 1 ottobre 2015, la normativa che regola gli Attestati di Prestazione Energetica (APE)  ha subito diversi cambiamenti

La novità più grande, oltre alla nuova grafica dell’Attestato stesso, riguarda l’inserimento di 4 nuove classi (A4 – la più alta – fino a scendere A3,  A2, A1) per passare alla B fino a scendere alla G (la peggiore)  oltre che la durata: 10 anni o 1 anno. Ma andiamo con ordine e vediamo di fare un po’ di chiarezza.

L'architetto Fussotto Alberto e lo Studio A|F sono abilitati alla stesura degli Attestiti di Prestazione Energetici in quanto iscritto all'Albo dei Certificatori della Regione Piemonte

 

Che cos’è un Attestato di Prestazione Energetico
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è la Carta d’Identità del nostro immobile. Come succede per il Documento di identità di ciascuno di noi, l’APE contiene tutta una serie di informazioni utili a far conoscere all’acquirente o locatario le caratteristiche energetiche oggettive e la conseguente efficienza dell’ edificio o dell’appartamento oggetto della transazione o del contratto di locazione, proprio come ad oggi si conosce la prestazione energetica di un elettrodomestico.

L’attestato di prestazione energetica si distingue pertanto da una diagnosi energetica (procedura di analisi maggiormente dettagliata e onerosa e che può essere propedeutica al rilascio dell’APE) la quale consente di individuare puntualmente gli elementi "malati" dell'edificio e le conseguenti soluzioni migliorative, attentamente valutate sotto il profilo costi-benefici.

In quali casi un immobile deve essere dotato di attestato?
L’immobile deve essere dotato di attestato nei seguenti casi:
- edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante all’atto di chiusura dei lavori e/o al rilascio dell’agibilità;
- compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi;
- locazione di intero immobile o singole unità immobiliari;
- edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con Superficie utile >250 m2;
- contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione;
- annunci immobiliari (compravendita e locazione).

L’obbligo di dotazione si estende inoltre ai seguenti casi: permuta, transazione, datio in solutum, conferimenti in società, assegnazione ai soci, cessione di azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili.

In quali casi l’attestato NON è richiesto?
L’Attestato non deve essere redatto nei casi riportati nella legge nazionale all’art.3 comma 3 del dlgs 192/2005, ovvero:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (vedi FAQ 2.1 e 2.2);
- i fabbricati industriali e artigianali e quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- i fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- edifici dichiarati inagibili, collabenti, rustici, scheletri strutturali, ecc.
- edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) e in cui non è prevedibile un clima abitativo come ad es. magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione ecc.

Si riporta per estratto l’art.2 del DM 22/11/2012 (modifica delle Linee Guida Nazionali) che chiarisce che : “Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e' necessario garantire un confort abitativo.

Sono altresì esclusi dall'obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica:
a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà;
b) immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori”;

Nel caso di rinnovo di contratto di locazione di un appartamento o di un edificio è obbligatorio far redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?
Si. La dotazione dell’Attestato non è prevista solo nel caso di rinnovi taciti di contratti di locazione.

Nel caso di rinnovi di contratti di locazione scaduti in cui sia prevista una rinegoziazione del canone – e quindi un nuovo contratto a tutti gli effetti - l’attestato deve essere redatto e messo a disposizione del locatario

Nel caso di comodato d’uso, è necessario redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?
No, gli obblighi relativi alla dotazione e allegazione riportati nelle FAQ precedenti si riferiscono ad atti a titolo oneroso.

Nel caso di trasferimento di quote, è necessario redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?
Si, se il trasferimento delle quote viene effettuato a titolo oneroso e quindi anche nel caso in cui l’acquirente sia già comproprietari

Qual è la validità di un Attestato di Prestazione Certificazione Energetica?
L’Attestato di Prestazione Energetica normalmente ha una validità temporale di 10 anni dalla data di emissione.  La validità decade tuttavia qualora vengano effettuati interventi che modificano la classe energetica.  In tal caso l’attestato deve essere aggiornato mediante sostituzione. La mancata effettuazione, inoltre, delle prescrizioni individuate dal manutentore che effettua le operazioni di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici o la mancata effettuazione delle verifiche stesse, conduce ad una validifì limita al  al 31 dicembre dell’anno successivo alla stesura dell'APE.


L'articolo 6 comma 5 del dlgs 192/2005, stabilisce che l'APE ha validità massima di 10 anni, salvo aggiornamenti in caso di ristrutturazione o riqualificazione che modifichino la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.  Il medesimo comma subordina, poi, detta validità massima decennale, al rispetto delle prescrizioni di cui al dpr 74/2013 circa le operazioni di controllo e di efficienza energetica sugli impianti termici.  Nel caso di mancato rispetto delle citate disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

Ne consegue che per il Certificatore è necessario, al fine della suddetta verifica, acquisire e conservare per 10 anni nella documentazione obbligatoria relativa alle verifiche in situ effettuate da rendere disponibile in caso di controllo dell’autorità preposta (vedi paragrafo 7 della DGR 14-2119 del 21/09/2015) la copia del Libretto di Impianto e dei rapporti di controllo effettuati.

Si ricorda inoltre che ai sensi della medesima deliberazione il certificatore è tenuto, nel corso della visita dei luoghi a verificare la rispondenza dell’edificio alle normative vigenti al momento della costruzione e/o ristrutturazione e che gli interventi ulteriori sull’involucro e sugli impianti siano stati realizzati in conformità alle normative vigenti.

La produzione del libretto di impianto ai fini dell’allegazione all’atto notarile e della conseguente verifica della validità al momento della compravendita spetta ovviamente al responsabile dell’impianto.